Medieovo al femminile, quanto le donne contavano nella società

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Trotula de Ruggero
view post Posted on 26/4/2011, 18:24 by: Trotula de Ruggero




E, parlando della condizione della donna nel Sud Italia, qualche chicca interessante si trova nel libro Un'epitome in volgare del "Liber Augustalis" di Domenico Maffei, edito da Laterza. Si tratta di una volgarizzazione quattrocentesca in volgare pugliese del codice fredericiano ad opera di Ippolito Lunense, su commissione (cosa interessante) di Diomede Carafa, consigliere di Ferdinando d'Aragona.
Dal punto di vista del diritto privato, Federico II non è stato un grande innovatore e si è semplicemente riallacciato in molti casi alla tradizione normanna a lui precedente; il che rende il testo ancora più interessante.
Anzitutto perché, accanto al concetto classico dell'infirmitas sexus tipica del diritto romano, compare anche il concetto di dignitas sexus. Dignità che la legge tutela.
Anzitutto dal punto di vista sessuale, a cominciare naturalmente dalle monache:
CITAZIONE
".. .si alcuno furasse una monaca, anchora che non sia velata, deve essere privato de la vita"

(I 20)
Altro particolare curioso: chi avesse violentato una prostituta doveva essere privato del capo, a condizione però che la denuncia venisse fatta dalla donna entro otto giorni dalla violenza. E la violenza carnale e il ratto (contro tutte le donne) erano comunque reati capitali.
La consuetudine obbligava il celibe che violava una vergine a riparare prendendola in moglie. In questa versione del Liber Augustalis ciò non costituisce una sanzione di per sé e dunque non mette al riparo il colpevole:
CITAZIONE
".. .cessante quell'antiqua consuetudine che voleva che, si lo raptore la pigliasse per mogliere, non fusse tenuto ad alchuna pena."

(1.22.1)
Altra cosa interessante: in caso di processo, la donna doveva essere rappresentata o da un parende maschio o da un avvocato; le vedove avevano diritto a un difensore d'ufficio, ed era obbligata ad andare di persona in tribunale solo chi non avesse parenti maschi o chi fosse molto povera.
In campo economico, la maggiore età delle donne era fissata a 18 anni, come gli uomini (in Francia era fissata a 12, per gli uomini a 15), età in cui (nel caso in cui non vi fossero fratelli maschi) poteva ereditare. In caso di minore età veniva trattata alla stessa stregua degli eredi minorenni maschi: veniva cresciuta presso la corte dell'Imperatore che prendeva in consegna i suoi beni, restituendoli poi alla donna al momento del matrimonio.
In caso di adulterio, la pena per la donna era la fustigazione o il taglio del naso, e per l'uomo la confisca di tutti i beni (III 74), ma non c'è reato se la complice di quest'ultimo è una prostituta. Rimane la concessione tipica del diritto romano del delitto d'onore in caso l'uomo in questione sorprenda la moglie in flagrante adulterio.

Edited by Trotula de Ruggero - 28/4/2011, 10:10
 
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